ROMA - I
primi freddi lasciano presagire anche l'avvicinarsi della data in cui gli
automobilisti italiani dovranno adeguarsi all'obbligo di munire la propria
vettura di pneumatici da neve, oppure avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o
pneumatici invernali.
È quanto
stabilisce l'art. 6, comma quarto, del Codice della Strada (introdotto
dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010) laddove rappresenta il potere che l'ente
proprietario della strada possa prescrivere ai veicolo l'adozione degli
strumenti idonei alla marcia su neve o ghiaccio, affinché le gomme siano
preformanti, in particolare in caso di temperature particolarmente rigide.
La data
in cui iniziare a circolare con le gomme invernali è generalmente fissata a
partire dal 15 novembre fino al 15 aprile, periodo rappresentato come
"invernale" dal Codice della Strada, con tolleranza di un mese per il
montaggio/smontaggio dei dispositivi. Non essendo intervenuta alcuna modifica
legislativa, anche per il 2017/2018 dovranno considerarsi le medesime
disposizioni della scorsa stagione. Tuttavia, le indicazioni di massima
potranno essere disattese da Comuni e Province.
Ai
singoli enti territoriali, a mezzo di apposite ordinanze o
delibere, è concesso indicare un periodo diverso che andrà debitamente
comunicato agli utenti mediante diffusione a mezzo stampa o apposita
segnaletica. Una possibilità offerta per venire incontro a specifiche esigenze
territoriali, ad esempio a causa della frequenza e dell'intensità delle
precipitazioni o della tipologia di strade.
Si
rammenta che l'obbligo di adozione degli pneumatici invernali vale
per tutti i veicoli a motore (dunque sia auto che mezzi pesanti), a eccezione
di ciclomotori a due ruote e dei motocicli: nonostante a questi sia consentito
di circolare con pneumatici estivi tutto l'anno, la legge ne vieta la
circolazione in caso di neve, ghiaccio su strada o nevicate in atto, anche se
dotati di gomme invernali.
I veicoli
soggetti all'obbligo, per essere in regola, dovranno munirsi di un
kit di "catene" da neve adeguato agli pneumatici montati sulla propria
vettura oppure (maggiormente consigliabile) montare sul veicolo gomme invernali
che riportino sul fianco la marcatura M+S, "mud & snow" (o anche
MS, M/S, M-S, M&S). Ancora, nonostante il Codice della Strada non imponga
di montare tutte e quattro le gomme da neve, si raccomanda di farlo per avere
comportamenti omogenei sugli assi e mantenere stabilità in curva e frenata.
Si
rammenta che, in mancanza di questa marcatura, non sono sufficienti le mere
diciture colloquiali o puramente commerciali quali "all season",
"all weather", "invernali" e "termiche" per
resistere ai controlli operati dalle forze dell'ordine. Pertanto, chiunque, dal
16 novembre 2017 (o altra data specificamente stabilita da Province e Regioni),
sia trovato senza gli pneumatici adeguati montati sulla propria vettura o senza
catene a bordo sulle strade dove è previsto l'obbligo, rischia una sanzione
pecuniaria.
Nei
centri abitati la sanzione minima parte dai 41 euro fino a 168 euro (ex
artt. 7. co. 1, lett a. e 14 del Codice della strada), mentre fuori dai centri
abitati (autostrade, strade extraurbana principale e affini) si rischia una
multa da 84 euro fino a un massimo di 335 euro. Inoltre, oltre alla sanzione
pecuniaria, si rischia quella accessoria della decurtazione di 3 punti sulla
patente, mentre le forze dell'ordine potranno altresì intimare il fermo del
veicolo finché questo non venga dotato degli appositi dispositivi
antisdrucciolevoli o invernali.
Fonte: ilmessaggero.it
Link completo: http://motori.ilmessaggero.it/normative/pneumatici_invernali_obbligo_15_novembre_rischiano_multe_335_euro-3309945.html